Requisiti per esercitare l’attività
Requisiti di onorabilità:
devono essere posseduti da:
- nel caso di impresa individuale: titolare dell’ impresa e eventuali preposti;
- nel caso di società ed organismi collettivi:
1. società in nome collettivo: tutti i soci e eventuali preposti;
2. società in accomandita: i soci accomandatari e eventuali preposti;
3. società di capitali anche consortili e società cooperative: i legali rappresentanti e i componenti l’organo di amministrazione, eventuali preposti, nonché tutti i soggetti indicati dall’art. 2 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
- non essere stato condannato per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, il patrimonio, nonché per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo).
Requisiti professionali:
devono essere posseduti da:
- titolare di impresa individuale;
- tutti i legali rappresentanti;
- eventuali preposti
in alternativa
- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
oppure
- aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
oppure
- aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1^ livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, presso un'impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l'attività di spedizioniere;
oppure
- solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Requisiti finanziari:
1. cauzione: è previsto il versamento di una cauzione pari ad euro 258,00in titoli di stato o garantiti dallo stato o in denaro o titoli al portatore; in questi ultimi due casi il deposito deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia);
2. capacità finanziaria: il limite minimo di capacità finanziaria è di euro 100.000,00. Il possesso di tale requisito è dimostrato:
- per le società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, società in nome collettivo:
a) dall'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato oppure dall'ammontare del totale dei conferimenti;
b) se questo fosse inferiore a euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria);
- per le imprese individuali:
a) dal possesso di immobili;
b) da un deposito vincolato in denaro o titoli;
c) dalle suddette garanzie fideiussorie (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria).
Precisazioni in merito alle polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982 n. 348, art.1, lett. c.
L'elenco è consultabile sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it
Nei contratti di fideiussione bancaria o di assicurazione devono essere indicati:
- ente garantito: Camera di commercio di Pavia;
- causale della garanzia: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442 del 14.11.1941, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività;
- somma garantita: fino al raggiungimento del limite minimo previsto.
Requisiti delle imprese di spedizione:
(in sostituzione della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.)
- presentazione allo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) del comune della sede o dell'unità locale operativa della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) o comunicazione o altro modello che ciascun comune mette a disposizione nel portale impresa in un giorno all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it