Funzioni e soggetti obbligati
Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locale sul territorio provinciale.
Fornisce quindi un quadro essenziale della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.
E’ istituito in ogni Camera di Commercio (art.8 della Legge 580/93) è sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia ed è retto da un Conservatore, (il Segretario Generale o un dirigente camerale) che ne assicura la corretta tenuta in base alle disposizioni in materia e alle decisioni del Giudice del Registro.
Chi è tenuto ad iscriversi
Sono tenuti ad iscriversi nel Registro Imprese tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono una delle seguenti attività:
- produzione di beni e servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
- attività bancaria ed assicurativa;
- attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
- attività agricola (per questa attività l’iscrizione è facoltativa al di sotto di un determinato volume d’affari);
Formalmente il Registro Imprese è unico, ma si articola in due sezioni: ordinaria e speciale.
Si iscrivono nella sezione ordinaria:
- gli imprenditori che esercitano un’attività industriale finalizzata alla produzione di beni e servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, un’attività di trasporto, un’attività bancaria o assicurativa o altre attività ausiliarie a quelle descritte (l’elenco non è esaustivo);
- i consorzi con attività esterna, cioè quelli che hanno istituito un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi e le società consortili;
- i gruppi europei di interesse economico;
- G.E.I.E. (di cui al D.Lgs. n.240 del 1991);
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (di cui all’art. 2201 c.c.);
- le Aziende Speciali degli enti locali;
- le società estere aventi sedi secondarie in Italia;
- le società commerciali e le società cooperative.
Si iscrivono nella sezione speciale:
- gli imprenditori agricoli, cioè coloro che svolgono un’ attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e attività connesse;
- i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
- le società semplici;
- società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2001).
Nella Sezione speciale sono annotate anche le imprese artigiane su segnalazione della competente Commissione Provinciale per l’Artigianato.