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Pubblicazione del provvedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle società inadempienti. Notificazione mediante pubblicazione all'albo camerale online

In data 8 novembre 2023 è stata pubblicata all’Albo Camerale la determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 10 del 08.11.2023 (PDF 117 kb), con la quale è stata disposta l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle società inadempienti, indicate nell’allegato elenco (Allegato A- PDF 2000 kb).

La notificazione del provvedimento in oggetto, unitamente all’elenco delle società coinvolte, avviene mediante pubblicazione all’Albo Camerale online della Camera di Commercio di Pavia dal giorno 8 novembre al giorno 11 dicembre 2023. Da tale data decorre l’ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020.

Le informazioni relative al domicilio digitale sono reperibili ai seguenti link:

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pv?apriSchedaVademecum=13.1.2

https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Registro Imprese
Ai seguenti numeri: 0382.393293 – 217 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30 
Al Servizio di Contact Center: numero: 0382.393393 dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 17.00 
O scrivere all’indirizzo mail: registro.imprese@pv.camcom.it

Pubblicazione del provvedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali inadempienti

In data 10 febbraio 2023 è stata pubblicata all’Albo Camerale la determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 1 del 08.02.2023 (PDF 103 kb) e il relativo Allegato (PDF 124 kb), con la quale è stata disposta l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, di cui all’elenco allegato alla determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. 8 del 16/11/2022, e l’emissione contestuale del verbale d’accertamento sanzionatorio.

Il Conservatore ha inoltre disposto che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 241/1990 e della legge n. 69/2009, la notificazione del provvedimento avvenga mediante pubblicazione dello stesso all'Albo camerale della Camera di Commercio di Pavia fino al 13 marzo 2023.

Da tale data decorre l’ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2010.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Registro Imprese

Ai seguenti numeri: 0382.393293 – 217 – 339 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30

al Servizio di Contact Center: numero: 0382.393393 dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 17.00

o scrivere all’indirizzo mail: registro.imprese@pv.camcom.it

Le informazioni relative al domicilio digitale, alla verifica dello stesso e alle modalità per comunicarlo al Registro delle imprese sono reperibili a questi link

https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pv?apriSchedaMadre=113817872

MANCATA COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DEL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA – ATTRIBUZIONE D’UFFICIO E CONTESTUALE SANZIONE

Il domicilio digitale, ai sensi art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020) - è prerequisito essenziale per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Inoltre, tutte le imprese già iscritte e che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno regolarizzare la propria posizione tramite apposita comunicazione al Registro Imprese.

Il sopracitato articolo prevedeva tale adempimento entro il 1° ottobre 2020.

Le imprese che non adempiono alla regolarizzazione saranno sottoposte al pagamento di una sanzione amministrativa ed all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio .

Pertanto, si invitano le imprese a regolarizzare la propria posizione il prima possibile.

Le Camere di Commercio, infatti, sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni.

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio consentirà solo il ricevimento in entrata di comunicazioni e notifiche e non anche la trasmissione in uscita di messaggi e documenti .

Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario .

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L’Art.37 Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito nella legge n.120/2020 prevede quanto segue :

  • Imprese individuali: art. 2194 C.C., in misura triplicata (ossia da € 30,00 ad € 1.548,00) :  ne consegue un pagamento in misura ridotta pari ad € 60,00.
     
  • Società: art. 2630 C.C., in misura raddoppiata (ossia da € 206,00 ad  € 2.064,00) : ne consegue un pagamento in misura ridotta pari ad € 412,00 per ogni obbligato principale/rappresentante d’impresa

ATTENZIONE!

Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni, le imprese possono consultare la pagina informativa di Unioncamere  https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it ove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato .

Domicilio digitale

https://youtu.be/as6OK1eHSmg

COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC (ORA DOMICILIO DIGITALE) - OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

BannerObbligo di comunicazione al Registro imprese dell'indirizzo PEC valido e attivo entro il 1° ottobre 2020. Sono obbligate le imprese costituite in forma individuale -  attive e non soggette a procedura concorsuale - e le imprese costituite in forma societaria. L’obbligo si applica alle suddette tipologie di imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:
- non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale);
- il cui domicilio digitale è stato cancellato d'ufficio;
- il cui domicilio digitale, seppur dichiarato, risulta inattivo

  • sanzioni per le imprese che non adempiono entro il suddetto termine: tutti i responsabili che non osservano l’obbligo sono soggetti a una sanzione da € 30,00 a € 1548,00 (per le imprese individuali), e da € 206,00 a € 2.064,00 euro (per le società)
  • assegnazione d'ufficio di un indirizzo PEC all'impresa, per regolarizzare la posizione
  • poteri di controllo e cancellazione d'ufficio di tutti gli indirizzi PEC che non rispettano le regole previste dalla Direttiva MISE 13/07/2015 (indirizzo valido, attivo, univoco e riconducibile all'impresa).

E’ possibile verificare che la propria impresa abbia un indirizzo PEC:

1.  Attivo e funzionante

2. Univoco. La PEC deve essere riferibile esclusivamente a ciascuna impresa anche in caso, ad esempio, di più società facenti capo agli stessi soci.

3. Riconducibile esclusivamente all'impresa. Non può, ad esempio, essere la PEC generica del professionista che cura gli interessi dell'impresa o dell'associazione di categoria alla quale l'impresa è iscritta.

Per dotarsi di una PEC, vedi l'elenco pubblico dei gestori autorizzati.

Per comunicare la PEC, bisogna utilizzare gli ordinari canali di comunicazione al Registro delle Imprese, ossia il sistema ComUnica - Starweb da parte del titolare o da parte di un soggetto da questo delegato.

La comunicazione per regolarizzare la propria posizione nel Registro delle Imprese competente per territorio è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria

L'Ufficio del Registro delle Imprese è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

 

 

(Fonti normative: articolo 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11.9.2020, n.120 , con il quale sono stati modificati l’art. 16 del D.L. n. 185/2008, conv. con legge n. 2/2009, e l'art. 5 del D.L. n. 179/2012, conv. con legge n. 221/2012).


ATTENZIONE:

  • l'ufficio verifica periodicamente gli indirizzi PEC iscritti nel Registro Imprese, ai sensi della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, del 27/04/2015 (registrata alla Corte dei Conti il 13/07/2015).
  • la casella "PEC DEL CITTADINO" - riconoscibile dal dominio: @postacertificata.gov.it - introdotta con l'articolo 16 bis comma 5 della legge 2/2009 - con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facessero richiesta, è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa, pertanto non può essere iscritta al Registro Imprese

Linee guida per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese:

 

Per ulteriori informazioni:

http://www.registroimprese.it/pratiche-semplici

http://www.registroimprese.it/ini-pec

http://www.registroimprese.it/

 

 

 


Ultima modifica: 9/11/2023


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