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Installatori di impianti negli edifici: nuove norme ridisciplinano la professione

Dal 27 marzo 2008 è in vigore il regolamento approvato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 – pubblicato nella gazzetta ufficiale del 12.3.2008, n. 61.
La norma si applica agli impianti posti al servizio di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Numerose novità sono introdotte dalla nuova legislazione:

  • Gli impianti in questione sono:
    1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    2. impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
    3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione d delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    5. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione d delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    7. impianti di protezione antincendio
  • si stabilisce l'incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico (ossia del soggetto in possesso dei requisiti di legge) con ogni altra attività continuativa; in particolare il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa
  • la norma sui requisiti tecnico professionali prevede (tranne che per gli impianti di cui alla lettera d) l'allungamento del periodo di inserimento in un'impresa del settore per poter svolgere l'attività in proprio o come responsabile tecnico (articolo 4)
  • il responsabile tecnico può redigere i progetti per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti, esclusi i casi indicati nell'articolo 5, comma 2, in cui il progetto deve essere necessariamente redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
  • le dichiarazioni di conformità redatte dall'installatore a seguito del rifacimento e dell'installazione di nuovi impianti devono essere depositate entro trenta giorni allo Sportello Unico per l'edilizia presso il Comune. Quest'ultimo provvede a trasmetterne una copia alla Camera di Commercio competente per l'accertamento di eventuali infrazioni
  • il committente o il proprietario sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate. Inoltre il committente, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua negli edifici i qualsiasi destinazione d'uso, deve consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità. Il fornitore in caso di mancata consegna del documento, è tenuto a sospendere la fornitura.
Per informazioni su:
impiantisti artigiani, contattare l'ufficio Albi e Ruoli: tel. 0382 393390
impiantisti non artigiani, contattare l'ufficio Registro Imprese: tel. 0382 393393.


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