Ai sensi della Legge 580/93, e succ. mod. e int., la Camera di Commercio svolge, nell’ambito del territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dell’economia locale nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle Amministrazioni statali, alle Regioni e agli Enti Locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
La Camera di Commercio svolge, in particolare, le funzioni e i compiti relativi a:
La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2601 del codice civile.
La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali su questioni che comunque interessino le imprese della propria circoscrizione territoriale.
La Camera di Commercio promuove lo sviluppo delle imprese della provincia favorendone l’apertura ai mercati internazionali con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione.
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