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CASI PARTICOLARI

TRASFORMAZIONE IN ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Può capitare che la merce esportata con il carnet venga venduta nel Paese estero: in tal caso, il titolare del Carnet dovrà pagare i diritti doganali presentando la fattura di vendita alla dogana estera per la relativa annotazione e alla dogana comunitaria di apertura del carnet per la trasformazione in esportazione definitiva.

SMARRIMENTO O FURTO DEL CARNET A.T.A.

In caso di smarrimento o furto del Carnet ancora in corso di utilizzo, il titolare del Carnet dovrà presentare all’Ufficio Documenti per l’estero della Camera di Commercio di Pavia la relativa denuncia di smarrimento o furto, vistata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se la merce oggetto del Carnet si trova ancora all’estero oppure se non è ancora stata effettuata l’operazione di reimportazione nell’Unione Europea, il titolare dovrà presentare una richiesta di duplicato del Carnet da riportare su carta intestata firmata dal legale rappresentante, allegando la denuncia di smarrimento o furto.

In caso di smarrimento o furto di un Carnet già utilizzato, il titolare dovrà ugualmente sporgere denuncia alle competenti Autorità, nella quale dovrà essere dichiarato se la merce è stata reimportata totalmente in Italia e se il documento è stato regolarmente utilizzato. All’Ufficio Documenti per l’estero della Camera di Commercio di Pavia, il titolare dovrà presentare copia della denuncia corredata dalla dichiarazione doganale comprovante la reimportazione delle merci (copia volet relativo o dichiarazione sostitutiva). In mancanza della documentazione di reimportazione, la Camera dovrà trasmettere copia della denuncia ad Unioncamere ed alla Direzione di Generali Italia SpA.

REIMPORTAZIONE RITARDATA

Nel caso in cui la reimportazione avvenga entro un mese dal termine di scadenza e le merci risultino in dogana, la dogana stessa può consentire la reimportazione ritardata delle merci.

Se la reimportazione avviene dopo tale periodo, il titolare dovrà chiedere alla Dogana competente l’autorizzazione alla reimportazione, corredando la domanda con il nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio di Pavia alla operazione di reimportazione. Questo non esonera, comunque, il titolare dall’eventuale pagamento di diritti doganali richiesti da Dogane estere.

RIESPORTAZIONE DAI PAESI ESTERI DOPO LA DATA DI SCADENZA

La riesportazione delle merci oggetto del Carnet A.T.A. oltre la scadenza può essere autorizzata esclusivamente dalle Dogane estere. La riesportazione effettuata fuori termine può comunque costituire irregolarità e far sorgere l’obbligo del pagamento di diritti doganali.

CARNET SOSTITUTIVO

Quando il Carnet sta per scadere e la merce non può essere riesportata nei termini previsti, il titolare deve verificare se nel Paese in cui si trovano le merci, la Dogana locale accetta un Carnet sostitutivo.

In caso affermativo, prima della scadenza del Carnet originario, il titolare può richiedere un Carnet che sostituisca quello emesso in precedente e in scadenza.  Si tratta di un nuovo Carnet che  avrà validità 12 mesi dalla data di emissione. Il richiedente dovrà presentare la stessa documentazione e pagare le stesse somme già pagate per il Carnet precedente, compresa la polizza assicurativa.

I due Carnets dovranno essere presentati per i relativi visti prima della scadenza del primo Carnet, sia alla Dogana italiana o comunitaria che aveva effettuato la prima operazione di esportazione, che alla Dogana estera del Paese dove si trova la merce.

Successivamente all’apposizione dei visti suddetti, il Carnet sostituito dovrà essere reso alla Camera di Commercio di Pavia.


A chi rivolgersi

Registro Imprese - ufficio servizi di sportello, sanzioni e vidimazioni
via Mentana 27 - 27100 Pavia – PIANO TERRA

Tel. 0382/393413 – 393339 - 393411
documenti.estero@pv.camcom.it

Responsabile: Carla Biani

Attività dell'ufficio presenti sul sito:
Documenti per l'estero   

Ultima modifica: 25/1/2022


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