Il 30 giugno sono entrate in vigore tutte le novità che la c.d. “Riforma Cartabia” ha introdotto nel D.Lgs. n. 28/2010 (PDF 228 kb) che disciplina la Mediazione civile e commerciale.
In particolare si segnalano:
La mediazione e la conciliazione sono una valida alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria per risolvere, attraverso un accordo amichevole, tutte le controversie civili e commerciali con l’intervento di un terzo - il mediatore - in possesso delle necessarie professionalità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Il mediatore, a differenza del giudice, non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della medesima, facilitando la ricerca di un accordo soddisfacente.
Alle materie obbligatorie già previste (condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto d’azienda; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo stampa o con ogni mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari) la Riforma Cartabia ha aggiunto: associazione in partecipazione; consorzio; franchising; opera; rete; somministrazione; società di persone e subfornitura.
La Camera di Conciliazione - Organismo non autonomo della Camera di Commercio di Pavia - è iscritta al n. 268 del relativo Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
I mediatori della Camera di Conciliazione di Pavia, iscritti nell’apposito elenco del Ministero della Giustizia, sono:
Elenco Mediatori (PDF 450 kb)
Il mediatore è tenuto all’osservanza di un Codice Etico per i Mediatori (PDF 19 kb)
Sono condizioni ostative all’assunzione dell’incarico anche tutte le ipotesi previste nell’art. 815, c. 1, nn. 2-6, cpc. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
Lo svolgimento della procedura presso la nostra Camera di Conciliazione è disciplinato dal Regolamento di mediazione (PDF 57 kb) in coordinamento con il D.Lgs. n. 28/2010.
L’istanza di mediazione/conciliazione, che deve essere presentata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, va depositata alla Camera di Conciliazione della CCIAA di Pavia on line, tramite il portale ConciliaCamera
Le parti partecipano personalmente al procedimento di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, con apposita procura, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
L’indennità di mediazione comprende le Spese di Avvio e le Spese di Mediazione.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia, stabilisce che le spese di mediazione sono dovute da entrambe le parti prima dello svolgimento del “primo incontro” e che il Regolamento dell’Organismo indicherà le ulteriori spese (di mediazione) dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
Gli importi, sia delle spese di avvio che delle spese di primo incontro, devono essere definiti con Decreto del Ministero della Giustizia, che non è ancora stato emanato. Pertanto al momento la Camera di conciliazione della CCIAA di Pavia, per le domande presentate dal 30.06.2023, applica il presente Tariffario (PDF 25 kb).
Il pagamento delle spese (di avvio e di mediazione) può avvenire:
Per ottenere l’avviso di pagamento, prima del deposito della domanda contattare la Segreteria dell’Organismo al seguente indirizzo email conciliazione@pv.camcom.it
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