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Prodotti elettrici

La normativa comunitaria e nazionale tratta i prodotti elettrici di uso domestico da più punti di vista. Il principio ispiratore della normativa è comunque la sicurezza dell’utilizzatore diretto del prodotto e dei terzi cui dall’utilizzo del prodotto, da parte del consumatore, potrebbe derivare un danno.


Tre sono le direttive della Comunità Europea che trattano la sicurezza del prodotti elettrici:

  • Direttiva n. 89/336/CEE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
  • Direttiva n. 73/23/CEE, relativa ai prodotti elettrici a bassa tensione, abrogata dalla Direttiva n. 2006/95/CEE;
  • Direttiva n. 92/75/CEE, relativa alla etichettatura energetica degli apparecchi di uso domestico.

La Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (direttiva 89/336/UE)

copre elettrodomestici, trasmettitori radio e televisivi, apparecchiature radiomobili, apparecchiature elettromedicali, apparati per illuminazione, lampade fluorescenti, macchine industriali, apparecchiature elettroniche per scopi didattici, apparati della tecnologia dell'informazione, ricetrasmittori CB e LPD, KIT per montaggio fai-dai-te (in quanto il Kit è destinato a essere convertito in apparecchio dall'utente), componenti con funzione intrinseca ai fini dell'utilizzatore finale.
Non copre, invece, i prodotti ritenuti non in grado di emettere perturbazioni elettromagnetiche potenzialmente pericolose per altri apparati, ed intrinsecamente immuni da perturbazioni elettromagnetiche, ad esempio: apparati radio utilizzati da radioamatori che non risultino disponibili sul mercato, apparati coperti da apposite direttive, lampade ad incandescenza, componenti elettrici e/o elettronici privi di una funzione intrinseca ai fini dell'utilizzatore finale.

La Direttiva sui prodotti elettrici a bassa tensione [Direttiva Bassa Tensione (N. 73/23/CEE, abrogata dalla Direttiva n. 2006/95/CEE) - Attuazione Direttiva (L. N. 791/77)]

concerne il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.
Sono esclusi dalla direttiva bassa tensione:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere utilizzati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità Economica Europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità Economica Europea.

 

La Direttiva sull'etichettatura energetica (92/75/CEE)

concerne l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento col D.P.R. n. 107/1998.
I prodotti costituenti l’ambito d’applicazione della normativa concernente l’etichettatura energetica sono:

  • frigoriferi e congelatori e loro combinazioni;
  • lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
  • lavastoviglie;
  • forni;
  • scalda-acqua e serbatoi di acqua calda;
  • fonti di illuminazione;
  • condizionatori d’aria.

Una tipologia di prodotti può essere ricompresa, da un punto di vista normativo, in più di una Direttiva o addirittura essere sottoposta a tutte e tre. Ad esempio un elettrodomestico come il televisore è sottoposto sia alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (Direttiva n. 89/336/CEE) che alla Direttiva bassa tensione (Direttiva n. 73/23/CEE, abrogata dalla Direttiva 2006/95/CEE). Una lampada fluorescente è sottoposta a tutte e tre le Direttive [Direttiva n. 89/336/CEE, Direttiva n. 73/23/CEE (abrogata dalla Direttiva n. 2006/95/CEE), Direttiva n. 92/75/CEE).

 

Guida “Elettricamente”


Ultima modifica: 5/9/2016


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