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IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Tutte le Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese sono tenute al versamento del diritto annuale di cui all'art. 18, L. 29 dicembre 1993, n. 580 (PDF 831 kb) e successive modifiche e integrazioni.

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, salvo proroghe, quindi 30 giugno 2023, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi* a tale termine. In tal caso si dovrà incrementare l'importo dovuto dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo, anche qualora venga presentato un mod. F24 “a zero”, frutto di una compensazione dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale con altri tributi o contributi. * Per il 2023 si potrà pagare il 31 luglio.

Le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dispongono di un termine variabile per il pagamento del tributo camerale, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Quanto versare

 Con il Decreto ministeriale 23 febbraio 2023 (PDF 472 kb), entrato in vigore il 17 aprile 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, ai sensi dell'art. 18, c. 10, L. 29 dicembre 1993, n. 580 (PDF 831 kb) e ss. mm. ii., l’incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2023-2025 fino ad un massimo del 20,00 % a finanziamento di progetti individuati dalle singole Camere di Commercio.

Il Commissario Straordinario di questo Ente, con provvedimenti n. 58 del 10 novembre 2022 (PDF 175 kb) e n. 3 del 10 gennaio 2023 (PDF 193 kb) ha approvato i seguenti progetti triennali: La doppia transizione: digitale ed ecologica; Formazione Lavoro; Turismo; Internazionalizzazione: i Punti S.E.I., approvando, contestualmente, l’incremento del diritto annuale per il triennio 2023-2025.

Fatta questa debita premessa, e ricordato che si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it, vengono di seguito elencati gli importi da pagare per il corrente anno che, a parità di condizioni, risulteranno invariati rispetto al 2022:

  • le imprese individuali iscritte in sezione ordinaria dovranno pagare il diritto annuale in misura fissa: € 120,00 per la sede legale ed € 24,00 per ogni unità locale.
  • Le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi, etc. dovranno calcolare l’importo dovuto applicando al fatturato ai fini IRAP realizzato nell'esercizio precedente (v. Mod. Redditi 2023 – periodo d'imposta 2022 e, per l'individuazione dei righi da prendere in considerazione, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico 19230 del 3 marzo 2009(PDF 6100 kb), consultabile alla voce “DIRITTO ANNUALE – Scopri di più” del sito dirittoannuale.camcom.it o sul sito internet di questa Camera di Commercio) l'importo fisso e le aliquote riportate nella seguente tabella:

Da €

A €

Aliquote

0,00

100.000,00

€ 200,00 (misura fissa)

100.000,01

250.000,00

€ 200,00 + 0,015 % sulla parte eccedente € 100.000,00

250.000,01

500.000,00

€ 222,50 + 0,013 % sulla parte eccedente € 250.000,00

500.000,01

1.000.000,00

€ 255,00 + 0,010 % sulla parte eccedente € 500.000,00

1.000.000,01

10.000.000,00

€ 305,00 + 0,009 % sulla parte eccedente € 1.000.000,00

10.000.000,01

35.000.000,00

€ 1.115,00 + 0,005 % sulla parte eccedente € 10.000.000,00

35.000.000,01

50.000.000,00

€ 2.365,00 + 0,003 % sulla parte eccedente € 35.000.000,00

50.000.000,01

e oltre

€ 2.815,00 + 0,001 % sulla parte eccedente € 50.000.000,00 (fino ad un massimo di € 40.000,00)

L'importo così ottenuto dovrà essere, dapprima, ridotto del 50 % (ex art. 28, c. 1, D. L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss. mm. ii.) e, successivamente, incrementato del 20,00 % (ex Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020). Infine, arrotondato secondo i criteri individuati dalla già richiamata nota nota 19230 del 3 marzo 2009 (PDF 6100 kb) (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto).

Unità locali 

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20,00 % di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00. Per ogni unità locale con sede fuori dalla provincia di Pavia si dovrà versare alla Camera di Commercio competente per territorio, un diritto annuo determinato con il medesimo criterio. In questo caso, nella compilazione del Mod. F24, si dovrà indicare, nella colonna “codice ente/codice comune” della sezione “Imu e altri tributi locali”, la sigla automobilistica della provincia sul cui territorio insiste la Camera di Commercio destinataria del versamento (il codice tributo 3850 è comune a tutte le Camere di Commercio).

Per ogni unità locale (o sede secondaria) di imprese aventi sede principale all'estero dovranno essere versati € 66,00.

Come versare

Il pagamento di quanto dovuto potrà avvenire online dal sito dirittoannuale.camcom.it attraverso la funzione ”calcola e paga”, collegata alla piattaforma pagoPA realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Ovvero, attraverso il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. In tal caso il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico F24 Web o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it

Come compilare il Mod. F24

Riportare con la massima attenzione, nella sezione “CONTRIBUENTE” del mod. F24, il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale. Indicare, poi, nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”: PV (sigla automobilistica della provincia di Pavia) nella colonna “codice ente/codice comune”; 3850 nella colonna “codice tributo”; 2023 nella colonna “anno di riferimento”. Infine, nella colonna “importi a debito versati”, l'importo dovuto.

Ravvedimento operoso

Le imprese che non abbiano ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2022, potranno regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria, beneficiando così di una sensibile riduzione della sanzione applicabile.

Sanzioni

Nei casi di tardivo o omesso pagamento sarà applicata una sanzione calcolata ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 e del Regolamento adottato con determinazione del commissario straordinario n. 60 del 26/09/2023 (PDF 405 kb).

Si ricorda che l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.

N. B. L'impresa che, in corso d'anno, abbia trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso anche le imprese in liquidazione al 1° gennaio 2023.

Tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a comunicare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a segnalarne eventuali variazioni (consultare, al riguardo, la sezione “Pratica Semplice” del sito www.registroimprese.it). La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e, pertanto, può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ulteriori informazioni: http://www.pv.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=288; dirittoannuale@pv.camcom.it; 0382.393223 (contact centre).

 

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l’Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative e a contattare la Camera di Commercio per verificarne l’autenticità.

Su questo argomento l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

 


A chi rivolgersi

Ufficio ragioneria, controllo di gestione, diritto annuale
via Mentana 27 - 27100 Pavia – 2° PIANO

Tel.: 0382 393279 - 393223
Fax: 0382 393208
E-mail: dirittoannuale@pv.camcom.it

Responsabile: Marco Ruggeri

 

 

Ultima modifica: 9/6/2023


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