Ai fini della semplificazione amministrativa, la Regione Lombardia, con legge regionale 18 aprile 2012, n.7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, art. 55, ha modificato le procedure per l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese.
La nuova norma, in vigore dal 21 aprile 2012, ha abolito l’Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l’Artigianato della Lombardia. Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro Imprese vengono trasferite alle Camere di Commercio.
Pertanto l’imprenditore che intende svolgere la propria attività in forma artigiana non dovrà più presentare comunicazione di iscrizione all’Albo alla Commissione provinciale per l’Artigianato; sarà la Camera di Commercio a conferire all’impresa la qualifica di “impresa artigiana” e a iscriverla nella sezione speciale del Registro delle Imprese; tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.
Ai sensi della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge quadro per l'artigianato):
Il riconoscimento della qualifica artigiana è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 443/85 hanno l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale artigiana del registro imprese.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla legge è costituita ed esercitata secondo le sotto riportate forme giuridiche, purchè il lavoro abbia funzione preminente sul capitale:
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti fra imprese artigiane verranno iscritti nella sezione speciale artigiana del registro imprese.
Sono escluse invece, a prescindere dal possesso dei requisiti, le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
Il titolare nonché tutti i soci prestatori d'opera (in caso di società) sono iscritti negli elenchi previdenziali degli artigiani (tenuti dall'INPS).
Per ottenere il riconoscimento della qualifica artigiana è necessario essere in possesso di determinati requisiti oggettivi e soggettivi.