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Camera di Commercio di Pavia
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Abolizione dell’Albo delle imprese artigiane e della Commissione provinciale dell’artigianato della Lombardia

Ai fini della semplificazione amministrativa, la Regione Lombardia, con legge regionale  18 aprile 2012, n.7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, art. 55, ha modificato le procedure per l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle Imprese.

La nuova norma, in vigore dal 21 aprile 2012, ha abolito l’Albo delle Imprese Artigiane e le Commissioni Provinciali per l’Artigianato della Lombardia. Le funzioni amministrative di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del Registro Imprese vengono trasferite alle Camere di Commercio.

Pertanto l’imprenditore che intende svolgere  la propria attività in forma artigiana non dovrà più presentare comunicazione di iscrizione all’Albo alla Commissione provinciale per l’Artigianato; sarà la Camera di Commercio a conferire all’impresa la qualifica di “impresa artigiana” e a iscriverla nella sezione speciale del Registro delle Imprese; tale annotazione ha carattere costitutivo e sostituisce l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.

Che cosa è

Ai sensi della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge quadro per l'artigianato):

  • è artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • è artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime e di somminsitrazione di alimenti o bevande).

Il riconoscimento della qualifica artigiana è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 443/85 hanno l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale artigiana del registro imprese.

Forme giuridiche

E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla legge è costituita ed esercitata secondo le sotto riportate forme giuridiche, purchè il lavoro abbia funzione preminente sul capitale:

  • impresa individuale;
  • società in nome collettivo e società in accomandita semplice;
  • società a responsabilità limitata unipersonale;
  • società a responsabilità limitata pluripersonale (le Srl pluripersonali hanno facoltà' di iscrizione e non obbligo);
  • società cooperativa a responsabilità limitata e illimitata.

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti fra imprese artigiane verranno iscritti nella sezione speciale artigiana del registro imprese.
Sono escluse invece, a prescindere dal possesso dei requisiti, le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
Il titolare nonché tutti i soci prestatori d'opera (in caso di società) sono iscritti negli elenchi previdenziali degli artigiani (tenuti dall'INPS).

Per ottenere il riconoscimento della qualifica artigiana è necessario essere in possesso di determinati requisiti oggettivi e soggettivi.

Riferimenti normativi

  • L. 443/85 (Legge quadro sull'artigianato)
  • L. 133/97 (Iscrizione S.a.s. e Srl unipersonali)
  • L. 57/2001 (Srl pluripersonali)
  • L. R. 73/89 (disciplina istituzionale artigianato lombardo)
  • Legge Regionale 1/07 art. 5  (semplificazione del procedimento di iscrizione)
  • D. Lgs. 59/10
  • L. R. 7/12, ART. 55 (Modifiche alla Legge Regionale n. 73/1989. Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane)

 

Vedi anche:




A chi rivolgersi
Ufficio:Registro Imprese - servizi telematici
Via Mentana 27 - 27100 Pavia – PIANO TERRA
Contatti:

Tel.: 0382 393393
0382 393390 - Contact Center
Fax: 0382 393203 - 0382 393243
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it

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