In ottemperanza alI'art. 1 c. 207 legge 178/2020, si informa che si è provveduto, tramite la società Infocamere, alla cancellazione d'ufficio dei protesti levati dal 1° settembre 2020.
È stata inoltre confermata la cancellazione definitiva dei protesti levati dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020.
L'art. 13 comma 7-bis legge 106/2021 ha esteso fino al 30 settembre 2021 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, già disposta in precedenza per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021.
In considerazione di quanto sopra, non sarà necessario presentare istanze di cancellazione relative a protesti eventualmente levati nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021
La cancellazione dei protesti può avvenire per i seguenti motivi:
La cancellazione può essere richiesta:
La cancellazione può essere richiesta solo per i protesti levati nella provincia di Pavia, per quelli levati nelle altre province occorre rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio.
La legge n. 235/2000 non prevede la cancellazione immediata dei protesti di assegni bancari. Il debitore che provvede al pagamento dell’assegno può chiedere, decorso un anno dalla levata del protesto e a condizione che non abbia subito ulteriori protesti nel corso dell’anno, la riabilitazione al Tribunale del luogo di residenza del debitore protestato e successivamente, trascorso il termine previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 150/2011, inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico.
La legge n. 386/1990, modificata dal d.lgs. n. 507/1999 ha depenalizzato il reato di emissione di assegni a vuoto e senza autorizzazione, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie. Tali sanzioni sono emesse dalla Prefettura territorialmente competente.
I protesti di assegni postali non pagati vengono levati dalle Stanze di Compensazione della Banca d’Italia e pubblicati esclusivamente dalle Camere di Commercio di Milano e di Roma.
Pertanto per ottenere la cancellazione dal Registro Informatico di protesti di assegni postali occorre inoltrare istanza di cancellazione, dopo aver ottenuto la riabilitazione, alla Camera di Commercio di Milano o di Roma.
Quando ne ricorrano i presupposti di legge è possibile, tramite un legale, esperire una procedura d’urgenza presso il Tribunale competente, al fine di ottenere un provvedimento cautelare che ordini alla Camera di Commercio di competenza la sospensione della pubblicazione del protesto.
Protesti e Sanzioni
via Mentana 31 - 27100 Pavia- PIANO TERRA
Tel.: 0382 393230
Fax: 0382 393243
E-mail: protesti@pv.camcom.it
Responsabile: Anna Maria Novarini
Attività dell'ufficio presenti sul sito:
Protesti Norme di riferimento Concorsi a premio Cancellazione per avvenuto pagamento Cancellazione per avvenuta riabilitazione Cancellazione per illegittimità o erroneità della levata Annotazione dell'avvenuto pagamento Tempi Informazioni utili per problemi di accesso al credito
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