Il debitore che è in possesso del titolo originale quietanzato può chiedere la cancellazione dal Registro se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dal protesto.
A) Per titolo quietanzato si intende:
La quietanza liberatoria deve riportare tutti i riferimenti necessari all’identificazione del titolo: importo - data di scadenza - data di protesto - numero di repertorio e la data di pagamento dell’effetto, unitamente alle spese di protesto e agli interessi.
B) Se il debitore non è in possesso del titolo originale è possibile chiedere la cancellazione avvalendosi della procedura del deposito vincolato al portatore, come stabilito dall’art. 9 del D.P.R. 290/1975. In tal caso, in sostituzione del titolo originale quietanzato, occorre allegare all’istanza di cancellazione:
L’istituto di credito potrà svincolare il deposito solo al portatore che produrrà il titolo.
Per richiedere la cancellazione il debitore deve:
L’istanza può essere presentata allo sportello anche da un soggetto diverso dal debitore, allegando copia del documento di identità in corso di validità del presentatore.
Se il debitore protestato non è in possesso del titolo originale perché lo stesso è stato smarrito, rubato o distrutto, occorre allegare alla domanda di cancellazione, in sostituzione del titolo originale quietanzato:
Con la procedura dell’ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si autorizza il suo pagamento o il duplicato.
Prima di chiedere l’ammortamento al Tribunale il richiedente deve presentare denuncia di smarrimento all’Autorità Giudiziaria tramite Polizia o Carabinieri.
Protesti e Sanzioni
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