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Homepage > Creare e gestire l'impresa > Cittadino extracomunitario

Iscrizione nel Registro Imprese/Albo Artigiani

Inizio attività

I cittadini extracomunitari, in qualità di titolari di impresa individuale, soci di società di persone, amministratori di società di capitali ovvero legali rappresentanti di società straniere,

che intendono denunciare l'inizio o la modifica di un'attività economica al Registro Imprese ovvero all’Albo Imprese Artigiane devono:

dichiarare di avere la residenza in Italia;

documentare, al momento della denuncia il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per uno dei seguenti motivi:

  • lavoro autonomo
  • lavoro subordinato
  • attesa di occupazione
  • motivi familiari
  • motivi umanitari (asilo politico, apolide)

I cittadini extracomunitari in possesso del nuovo permesso di soggiorno elettronico (P.S.E.), in cui non viene precisato il motivo del permesso, devono allegare una Dichiarazione sostitutiva di certificazione (PDF 8 kb) specificando il motivo del rilascio.

 

Casi particolari

Se i soggetti interessati sono in possesso di un permesso di soggiorno dovuto ad "altri motivi" (es. studio, turismo, affari), non possono iniziare l'attività economica.
Chi però è in possesso di un permesso di soggiorno per studio, può chiederne la conversione in un permesso per lavoro autonomo.
I cittadini extracomunitari che intendono denunciare l'inizio di un'attività economica in Italia ma sono residenti all'estero, devono invece avviare prima la procedura per ottenere il visto d'ingresso/permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

per maggiori informazioni vedi: www.esteri.it/visti/home.asp

 

Primo permesso di soggiorno non ancora rilasciato

Se l’interessato è in attesa della consegna del primo permesso di soggiorno da parte della Questura, potrà comunque effettuare la denuncia di inizio/modifica di attività, allegando alla pratica:

  • il talloncino della assicurata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta allo Sportello Unico per l’immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso in Italia;
  • il passaporto col visto di ingresso TIPO  “D”come LAVORO AUTONOMO” rilasciato dall’Ambasciata Italiana all’estero.

Permesso di soggiorno in corso di rinnovo

Se l' interessato è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso di rinnovo, potrà comunque effettuare la denuncia di inizio/modifica di attività, allegando alla pratica:

  • copia del permesso di soggiorno precedente (ormai scaduto);
  • talloncino della raccomandata inviata al Centro Servizi Amministrativi di Roma attraverso Poste Italiane al momento della richiesta di rinnovo, da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza del permesso.  

Carta di soggiorno

Il permesso di soggiorno non è da confondere con la "carta di soggiorno" o "permesso CE per soggiornanti di lungo periodo" che ha una validità illimitata (scadenza 00/00/0000) e che va comunque documentata al posto del permesso.

Requisiti professionali

Le domande di riconoscimento di titoli di qualificazione professionale, acquisiti in Paesi appartenenti o meno all'Unione Europea, devono essere preventivamente presentate al Ministero competente (Ministero dello Sviluppo Economico o Ministero del Welfare).

 

A chi rivolgersi

Registro Imprese
Via Mentana 27 - 27100 Pavia – PIANO TERRA
Contatti: Tel.: 0382 393393
Fax: 0382 393203
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it

 


Ultima modifica: 7/6/2019


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