La scadenza del termine per le imprese di autoriparazione, abilitate alla sola sezione meccanica-motoristica o elettrauto, per la riqualificazione alla nuova sezione meccatronica, già fissata al 05/01/2023, è stata prorogata di un ulteriore anno al 05/01/2024 dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe (art. 22-ter decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2023).
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si distingue in:
Le precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.
In seguito a tale modifica
- le imprese abilitate ad entrambe le sezioni (meccanica motoristica ed elettrauto) sono state abilitate d’ufficio all’attività di meccatronica;
- le imprese abilitate per la sola attività di meccanica motoristica o per la sola attività di elettrauto, possono continuare a svolgere l’attività fino al 5 gennaio 2024 (scadenza stabilita dall'art. 22-ter della Legge 14/2023, di conversione con modificazioni del decreto legge 198/2022); entro questa data per poter continuare successivamente l’attività:
- i loro responsabili tecnici dovranno – pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico – acquisire un titolo abilitante all’attività di MECCATRONICA;
- alternativamente individuare un responsabile tecnico già abilitato all’attività di MECCATRONICA;
- il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto 55 anni può proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Con circolare del Ministero dello Sviluppo n. 3706 del 23/05/2018 (PDF 81 kb) il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che i responsabili tecnici delle imprese già iscritte alla data del 5 gennaio 2013 possono riqualificarsi, in via alternativa, per la sezione MECCATRONICA mediante:
oppure
Si specifica che tali percorsi “ridotti” devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute.
Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli.
L’impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante se si tratta di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta contestualmente al Registro imprese e al SUAP territorialmente competenti, di inizio attività per la nuova sezione meccatronica (quindi una SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività ). La pratica deve contenere i dati della persona fisica in possesso dei requisiti richiesti (Responsabile tecnico) sia nella SCIA sia nella modulistica destinata al Registro imprese.
Con la medesima comunicazione si comunica la cessazione dell’attività precedente (cioè quella della meccanica/motoristica od elettrauto).
RIQUALIFICAZIONE ATTIVITA’ DI MECCATRONICA - ISTRUZIONI
Il decorso del termine del 5 gennaio 2024, senza l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.
In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell’attività da parte dell’impresa/società, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.
Si ricorda che il 5 gennaio 2024 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 05/01/2013 - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” (corsi da 180 ore per la sezione “carrozzeria” e da 150 ore per la sezione “gommista”) e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.
Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 130778 del 05/04/2018 (PDF 492kb);
Circolare del Ministero dello Sviluppo n. 3706 del 23/05/2018 (PDF 81 kb)
Per informazioni e procedure consultare il SARI, il sito del Supporto specialistico del Registro Imprese - sezione Attività Regolamentate/Autoriparatori
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